(massima n. 1)
Sono sindacabili solamente gli atti amministrativi in sede di ricorso straordinario, per cause di legittimitą (art. 8 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) e non proprio le possibili omissioni dell'amministrazione nella fase esecutiva dei propri provvedimenti, rivedendo queste possibili omissioni l'azione derivante agli atti amministrativi, bensģ non la legittimitą degli stessi.