(massima n. 1)
In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 - che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale - e l'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 2010 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta "giurisdizionalizzazione" dell'istituto. (Dichiara inammissibile, Presidente della Repubblica, 20/1/2012). In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non viola i limiti esterni della giurisdizione amministrativa e non è, quindi, impugnabile per cassazione il decreto presidenziale emesso in conformità al parere del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego non contrattualizzato. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consiglio Superiore della Magistratura per la cassazione del decreto presidenziale che, recependo il parere del Consiglio di Stato, aveva annullato la delibera di revoca della dispensa dal servizio di un magistrato per motivi di salute). (Dichiara inammissibile, Roma, 20/1/2012).