(massima n. 1)
Conformemente al sistema introdotto con l'art. 7 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, decorso il termine di novanta giorni per decidere e comunicare la determinazione sul ricorso gerarchico, l'eventuale decisione di rigetto tardivamente emessa deve considerarsi come inutilmente data, avendo l'organo gerarchicamente superiore perso il diritto di decidere, essendosi formato ipso jure il silenzio-rigetto; pertanto, se il provvedimento di rigetto è tardivo, esso non può che essere considerato confermativo di quello di rigetto tacito, con l'effetto che, ove l'interessato non abbia tempestivamente esperito il rimedio giurisdizionale (contro la decisione implicita), una sopravvenuta pronuncia esplicita non vale a riaprire il termine per ricorrere in via giurisdizionale.