(massima n. 1)
Ai sensi degli art. 6 e 7, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il novantesimo giorno dalla presentazione del ricorso in opposizione e in mancanza di provvedimento esplicito, il ricorso stesso deve ritenersi respinto e contro l'atto originario č consentito esperire il ricorso giurisdizionale nel termine perentorio di sessanta giorni.