(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la proposizione del ricorso giurisdizionale preclude l'esperimento della procedura del silenzio rifiuto nei confronti dell'autoritą adita con ricorso gerarchico, stante la regola della non cumulabilitą dei due rimedi nell'ipotesi di renitenza dell'amministrazione a provvedere, allertata a seguito di procedimento di diffida a provvedere.