(massima n. 1)
In linea di principio la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciutale per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma sono inammissibili le censure che impongono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso in la valutazione tecnica delle offerte presentate è affidata alla meccanica individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri (secondo il metodo di attribuzione c.d. "on/off"), se i criteri di valutazione sono affidati a dettagliati criteri selettivi di carattere automatico, quando si manifesta l'incongruità dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, il concorrente legittimamente chiede una pronuncia del giudice amministrativo sulla legittima, o meno, applicazione dei meccanismi della lex specialis alla sua offerta e il sindacato operato in questa sede non mira infatti alla estemporanea ridefinizione dei punteggi discrezionalmente assegnati, ma solamente alla verifica della corretta valutazione di fattori fattuali indebitamente ignorati considerati.