(massima n. 1)
La devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie relative agli atti del gestore del servizio pubblico di trasporto dell'energia elettrica, funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle modalità di esercizio, già configurabile in base all'art. 33, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, stante il richiamo ai servizi di pubblica utilità di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, è stata poi espressamente prevista dall'art. 1, comma 552, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di Impianti di generazione di energia elettrica di cui al D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, conv., con modificazioni, nella L. 9 aprile 2002, n. 55, successivamente confermata dall'art. 41, L. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui prevedeva la competenza esclusiva del Tar del Lazio per le controversie afferenti procedure e provvedimenti attingenti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale ed, infine, ribadita dell'art. 133, comma 1, lett. o, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che all'art. 4, comma 1 n. 43 dell'allegato 4 ha abrogato il citato art. 41), con riferimento a tutte le controversie, anche risarcitorie, concernenti atti e procedimenti della p.a. relativi, tra l'altro, alla rete di trasmissione nazionale.