(massima n. 1)
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n. 191, deve ritenersi che: a) rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, istituita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 (nel testo introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione ed attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, come tale riconoscibile in base al procedimento ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che regolano il procedimento in questione; b) rientrano, invece, in via residuale nella giurisdizione ordinaria i "comportamenti" posti in essere dall'Amministrazione in carenza di potere, ovvero di mero fatto. Tale assetto della giurisdizione č altresė desumibile dagli artt. 7 e 133, lett. g), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).