(massima n. 1)
La concessione di lavori pubblici, pur differenziandosi dall'appalto di lavori pubblici per il fatto che il corrispettivo dei lavori consiste nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, rientra nel novero dei sistemi di affidamento di lavori e opere regolati dall'art. 1 comma, c. contr. pubbliche, all'art. 142, estende ad esse anche le norme relative ai contratti di appalto in materia di contenzioso, con particolare riguardo alle regole in materia di riparto di giurisdizione dettate dal successivo art. 244 del c. contr. pubbliche, a sua volta, rinvia alle prescrizioni dettate dall'art. 133 comma 1 lett. e) n. 1, c.p.a.; per effetto di tale rinvio, la giurisdizione relativa alle controversie concernenti l'affidamento di lavori pubblici, oggetto sia di appalto che di concessione, riguarda solo la procedura di scelta del contraente, mentre resta affidato al criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata, la definizione dei confini tra le giurisdizioni per quel che afferisce alle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto.