(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della sussistenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di tale situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno conto del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Pertanto, il criterio di riparto della giurisdizione č comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale.