(massima n. 1)
In materia di appalti pubblici se con l'art. 121 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) sono tipizzate le fattispecie in cui è obbligatoria la declaratoria d'inefficacia del contratto (salva l'applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 CPA) e con l'art. 122 CPA sono indicati i criteri che devono orientare, in tutte le altre ipotesi, la riconosciuta discrezionalità del Giudice in ordine alla (eventuale) declaratoria d'inefficacia; con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno ex art. 34, comma 3, CPA, e al paradigma generale ivi enunciato, secondo il quale se l'annullamento del provvedimento non è più utile alla parte (e qui non lo sarebbe per il divieto della declaratoria d'inefficacia, che impedisce il subentro nel medesimo), la pronuncia d'illegittimità ha mero valore di accertamento (e non già l'usuale valore costitutivo dell'annullamento) che fonda il consequenziale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (Riforma in parte della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 21 luglio 2015, n. 2447).