(massima n. 1)
La sentenza che su domanda proposta da un terzo interessato ad eliminarne gli effetti abbia accertato o negato la simulazione di un negozio giuridico, non fa stato quanto a tale accertamento nei rapporti fra le parti del negozio simulato (o fra una di esse ed un avente causa dell'altra parte) in un successivo giudizio fra esse insorto circa l'esistenza o meno della simulazione, in quanto l'accertamento negativo o positivo intervenuto nel giudizio promosso dal terzo è intervenuto in un giudizio nel quale le parti del negozio non erano in contrasto di interessi fra loro, ma avevano l'opposto interesse a sostenere l'effettività del negozio e, sul piano probatorio, soffrivano nei rapporti fra loro la limitazione di cui all'art. 1417 c.c. (norma, del resto, la cui operatività, nei rapporti fra le parti, potrebbe essere elusa, nel caso di accordo fra una delle parti ed il terzo per l'accertamento della simulazione).