(massima n. 1)
Le regole procedurali dettagliate al comma 6 bis dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 descrivono un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni ed esauriscono un sistema processuale chiuso e speciale, sicché la previsione del termine breve per la proposizione dell'appello si inserisce anch'essa nel predetto regime procedurale nel senso che deve intendersi operativa solo al suo interno e, quindi, per la sola impugnazione di sentenze di primo grado pronunciate su ricorsi introdotti e definiti ai sensi del combinato disposto dei commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.