(massima n. 1)
Nel caso in cui l'autorità adita con ricorso gerarchico emana una decisione esplicita di accoglimento dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, questa decisione equivale ad una revoca di quella tacita di rigetto, con l'effetto che, quando non vi siano controinteressati che intendano far valere l'illegittimità dell'anzidetta decisione, e l'accoglimento sia pieno, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso giurisdizionale eventualmente proposto contro il silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 23 ultimo comma l. 6 dicembre 1971, n. 1034, mentre, ove controinteressati vi siano, questi possono esperire, nell'ordinario termine di decadenza, il rimedio giurisdizionale contro la nuova decisione, in quanto emanata dopo la consumazione del potere di reiezione avvenuta in forma tacita e, se la decisione non sia impugnata, questa diventa inoppugnabile. Decorso il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 l'Amministrazione non può emanare decisioni, sia favorevoli che sfavorevoli in ordine a ricorsi gerarchici sottoposti al suo esame, ove siano controinteressati.