(massima n. 1)
L'art. 14 l. reg. Trentino-Alto Adige 29 novembre 1978, n. 25, relativo alla classificazione degli immobili da parte dei comuni, ai fini dell'applicazione della tassa di soggiorno, nel disciplinare il ricorso gerarchico improprio in materia, prevedendo la formazione del silenzio rigetto nel medesimo termine e con le medesime modalitą di cui agli art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 20 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, non contempla la proponibilitą, scaduta il detto termine, del ricorso giurisdizionale contro il primo provvedimento; ne consegue che, al fine di evitare un'interpretazione della norma regionale in contrasto con gli art. 24 e 113 cost., occorre ritenere che l'amministrazione provinciale conserva il potere di pronunciarsi sull'impugnativa proposta col ricorso gerarchico anche dopo che sia trascorso il termine di 90 giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 cit.