(massima n. 1)
Dopo la scadenza del termine di novanta giorni, stabilito dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, l'amministrazione non ha pių il potere di decidere, nč in senso favorevole nč sfavorevole, il ricorso gerarchico; pertanto, il provvedimento decisorio, dopo la scadenza del predetto termine, non puō che considerarsi meramente confermativo del rispetto tacito e non riapre il termine di decorrenza per ricorrere al giudice amministrativo.