(massima n. 1)
Il mancato riscontro del ricorso gerarchico nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, pur dando luogo alla formazione del silenzio-rigetto, esplica effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento originario. Anche se si č formato il silenzio-rigetto, la p.a. non viene, per tale solo fatto, privata della potestā di decidere espressamente in ordine al ricorso gerarchico e dalla legittimitā del provvedimento con tale ricorso impugnato, talché al possibile esercizio di tale potestā - oltre il termine di novanta giorni - deve pur corrispondere la facoltā dell'interessato di gravare il rigetto espresso con il rimedio del ricorso giurisdizionale ovvero di quello straordinario, abbia costui - o meno - impugnato il silenzio-rigetto.