(massima n. 1)
Il decorso del termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 non ha effetti sostanziali, non concretando alcun provvedimento amministrativo, ma produce soltanto effetti processuali; formatasi pertanto la situazione omissiva del silenzio, l'autorità competente a decidere il ricorso gerarchico, non perde perciò solo il potere di decidere nel caso concreto; il privato d'altra parte può elettivamente proporre il ricorso giurisdizionale nel termine di decadenza successivo al termine suddetto avverso il provvedimento di base, ai sensi del citato art. 6, ovvero nei confronti dell'eventuale decisione gerarchica tardiva in base alle norme generali, nel termine decorrente dalla comunicazione o dalla piena conoscenza di detta sopravvenuta decisione.