(massima n. 1)
In tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, la competenza del tribunale della sede della commissione regionale per l'artigianato sussiste - in base alla regola generale del foro del convenuto (inderogabile, nell'ipotesi, per il previsto intervento nel procedimento del p.m.) - non solo quando oggetto dell'impugnazione sia il provvedimento emesso da detta commissione sul ricorso gerarchico "improprio" contro la decisione della commissione provinciale (art. 11 l. n. 860 del 1956), ma anche allorché la commissione regionale non abbia provveduto sull'indicato ricorso amministrativo, lasciando inutilmente trascorrere il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 6 D.P.R. n. 1199 del 1971, riferibile ad ogni ricorso gerarchico, proprio o improprio, la scadenza del quale, in difetto di specifica disposizione contraria, ha valore di provvedimento negativo imputabile all'organo superiore.