(massima n. 1)
Il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 dei D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il quale il ricorso gerarchico deve essere deciso dall'Autorità amministrativa non ha effetti sostanziali ma processuali, giacché abilita il ricorrente gerarchico a scegliere fra la proposizione dei ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di base nei termini di decadenza, una volta formatosi il silenzio-rigetto, ovvero la proposizione dello stesso ricorso avverso la successiva decisione amministrativa, con la conseguenza che, anche se si è formato il silenzio-rigetto, l'Amministrazione non viene privata della potestà di decidere il ricorso gerarchico né il privato della legittimazione ad insorgere contro il provvedimento di rigetto dello stesso.