(massima n. 1)
In materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza-ingiunzione che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica che ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.), inizia a decorrere - ai sensi dell'art. 17 della legge n. 4 del 1929, "ratione temporis" applicabile - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che č interrotto dalla presentazione del ricorso al Ministero competente previsto dall'art. 56 della citata legge n. 4 del 1929, prescrizione che dopo tale interruzione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro, senza che possa ritenersi invocabile l'istituto del silenzio-rigetto, previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Palermo sez. dist. Siracusa, 19/1/2006).