Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4276 del 27 agosto 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è proponibile l'azione avverso il silenzio della p.a., ex art. 117 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104 del 2010), nel caso in cui sia stato presentato ricorso gerarchico e sia inutilmente decorso del termine di 90 giorni previsto per la sua decisione dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971. In tali casi, stante sempre il potere dell'Amministrazione di decidere tardivamente il ricorso gerarchico, l'interessato potrà impugnare il provvedimento contro cui ha ricorso in via gerarchica. (Riforma Tar Sardegna, sez. I, n. 1114/2012).

(massima n. 2)

Nel sistema del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il silenzio mantenuto dall'Autorità investita da un ricorso gerarchico non si configura come una inadempienza (e dunque non dà luogo all'impugnazione del silenzio come tale e tanto meno all'azione di accertamento dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 21 bis L. 21 luglio 2000 n. 205 e poi delle corrispondenti disposizioni del codice del processo amministrativo), bensì come mero fatto che abilita a ricorrere al giudice amministrativo impugnando non il silenzio dell'Autorità sovraordinata ma il provvedimento già impugnato inutilmente in via gerarchica, tenendo presente che nel caso de quo non sono sovrapponibili diverse procedure relative al silenzio della P.A.: esse sono invece incompatibili e chiaramente alternative dal momento che ciascuna di esse disciplina lo stesso istituto con modalità diverse nelle diverse circostanze secondo la logica propria di ciascuna.

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