(massima n. 1)
Il decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971 per l'adozione e la comunicazione della decisione del ricorso gerarchico non genera un atto di contenuto negativo, presunto ex lege, ma costituisce un limite di legge oltre il quale, al dichiarato fine acceleratorio dei procedimenti, l'interessato non è tenuto ad attendere l'esito del ricorso amministrativo da lui stesso promosso e può senz'altro adire il giudice per tutelarsi in sede di legittimità contro l'atto amministrativo reputato lesivo (Riforma della sentenza del T.a.r. Marche - Ancona, sez. I, n. 1755/ 2007).