(massima n. 1)
E' inammissibile il ricorso giurisdizionale diretto all'annullamento del provvedimento tardivo di rigetto del ricorso gerarchico originariamente proposto contro l'atto dell'autoritą periferica, trattandosi di provvedimento meramente confermativo della decisione tacita di rigetto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.