(massima n. 1)
Sono da ritenere inammissibili in sede di ricorso giurisdizionale, avverso una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, motivi nuovi di ricorso che non risultino proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso.