(massima n. 1)
Ai sensi degli art. 6, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 20, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che sia stata notificata all'interessato la decisione gerarchica, il ricorso giurisdizionale va proposto nei confronti del provvedimento impugnato e non del silenzio-rigetto; inoltre, la tardiva esplicita decisione di rigetto non determina l'onere di un'ulteriore impugnativa.