(massima n. 1)
In base ai principi generali in materia di ricorsi amministrativi dettati dal D.P.R. n. 1199 del 1971 e dalla legge, n. 1034 del 1971, il ricorso giurisdizionale si propone contro l'atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento con esso impugnato, assumendo la veste di parte resistente l'organo che ha pronunciato la decisione sul ricorso, fermo restando che, in base alla regola dell'assorbimento, la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva solo la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale può estendersi a tutti i motivi fatti valere con il ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronunzia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso.