(massima n. 1)
La mancata impugnazione della decisione amministrativa di reiezione del ricorso gerarchico intervenuta dopo la scadenza del termine di novanta giorni, non comporta l'onere di una nuova impugnazione in sede giurisdizionale, in pendenza del ricorso proposto dall'interessato a seguito del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'alt. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199