(massima n. 1)
in tema di impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo adottato a seguito di ricorso gerarchico improprio, la soluzione del problema relativo alla competenza territoriale, non può prescindere dall'individuazione del contraddittore necessario. Ciò premesso, giacché deve ritenersi che, in tali ipotesi, il contraddittore si identifichi nell'autorità sopraordinata che, pronunciando in ultima istanza, attribuisce carattere di definitività al provvedimento, tale autorità, nel caso in cui fosse stato originariamente fatto oggetto di ricorso gerarchico improprio un provvedimento della Commissione provinciale dell'artigianato, di cancellazione dall'albo, va individuata nella Commissione regionale adita, e questo anche allorché, avendo quest'ultima omesso di adottare alcuna decisione formale, si configurino gli estremi di un'ipotesi di "silenzio rifiuto" previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971. Dalla suddetta legittimazione passiva della Commissione regionale, discende, ai sensi degli art. 18 e ss. del c.p.c., la competenza, a conoscere, del giudice del luogo ove ha sede detta Commissione.