(massima n. 1)
Il decorso del termine per la formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha effetti soltanto processuali, con la conseguenza che il ricorrente in sede gerarchica, anziché l'onere, ha la facoltą di agire immediatamente in sede giurisdizionale, restando integra la sua possibilitą di impugnare il provvedimento originario unitamente alla eventuale decisione tardiva sul proposto ricorso gerarchico.