(massima n. 1)
Si deve riconoscere che - pur non trovando diretta applicazione per il ricorso gerarchico l'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) - siano applicabili regole analoghe, in considerazione della funzione giustiziale, comunque assolta dai ricorsi indirizzati alle autoritą amministrative. Questi, infatti, introducono procedimenti di secondo grado che hanno per oggetto un provvedimento gią emesso, sul quale gli interessati possono attivare una nuova valutazione della stessa autoritą emanante o dell'organo sovraordinato ad essa, senza che la relativa pronuncia possa intendersi sostitutiva del rimedio giurisdizionale o limitativa dello stesso. A differenza di quanto previsto per l'esercizio della potestą di autotutela - autonomamente attivabile dall'Amministrazione, ma con le garanzie procedimentali prescritte, soprattutto quando si tratti di operare una reformatio in peius della posizione del soggetto interessato - i poteri da esercitare in sede di decisione di ricorso gerarchico vanno ricondotti all'esame delle sole questioni proposte dal ricorrente: esame in esito al quale - ove le misure adottate non risultino per lo stesso satisfattive - deve restare possibile il vaglio giurisdizionale in rapporto al provvedimento originario. La funzione giustiziale del ricorso amministrativo, e le garanzie che tale funzione comporta, implicano inoltre che la decisione, assunta ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R. n. 1199 del 1971, non sia soggetta a revoca o annullamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, n. 1577/2007).