(massima n. 1)
Nel procedimento contenzioso avanti le commissioni di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, l'obbligo di comunicare ai ricorrenti le controdeduzioni e l'eventuale documentazione prescritta ex adverso non risulta né dalla normativa in materia, né dai principi generali poiché, allo stesso modo che per il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario (art. 4, comma 1 e 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), l'obbligo di comunicazione è prescritto solo per il ricorso principale o incidentale.