(massima n. 1)
Il fatto che a norma dell'art. 4 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 l'organo decidente il ricorso amministrativo abbia l'obbligo di comunicarlo ai controinteressati, i quali sono abilitati a presentare deduzioni e documenti nei venti giorni successivi alla comunicazione, implica che č invalida la decisione assunta prima della scadenza di detto termine.