(massima n. 1)
In tema di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il ministro della salute, investito del ricorso gerarchico avverso il giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere, oltre a disporre accertamenti utili ai fini della decisione, può sindacare la discrezionalità tecnica dalle stesse esercitata e, ove dissenta dalla commissione che ha emanato l'atto impugnato, può rinviare a quest'ultima l'affare.