(massima n. 1)
E' tardivo, il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il diniego di un periodo di congedo straordinario pronunciato dal primo presidente della Corte di cassazione, e ciō in quanto tale provvedimento č atto completo ed immediatamente operante nel produrre l'effetto impeditivo dell'invocata causa giustificativa dal servizio; pertanto, la consequenziale nota dirigenziale non integra alcuna situazione tipica del contenuto necessario e sufficiente del suindicato provvedimento di diniego, non incidendo sulla decorrenza del termine per impugnare, che č quindi quello previsto dall'art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La presentazione del ricorso straordinario non č un'occasione per esimersi dai termini di decadenza di cui all'art. 2 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la proposizione del ricorso gerarchico.