(massima n. 1)
Il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., la notificazione degli atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario attestata dalla ricevuta di ritorno, trova applicazione - in mancanza di norme che assegnino rilievo alla data di spedizione del plico, come quelle relative ai ricorsi amministrativi (art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) o al deposito a mezzo posta del ricorso per cassazione e del controricorso (art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.) - anche con riguardo al ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri avverso provvedimenti dei consigli dei collegi provinciali ed ai fini del rispetto del termine di trenta giorni (dalla notifica del provvedimento) entro cui tale ricorso deve essere proposto (art. 15, comma 2 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274), atteso che, mentre i consigli provinciali emettono provvedimenti di natura amministrativa, il Consiglio Nazionale, dinanzi al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, č un giudice speciale.