(massima n. 1)
Nei giudizi d'impugnazione avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso del contribuente per le maggiori somme versate in autotassazione, la legittimazione passiva spettava esclusivamente all'Intendenza di Finanza, successivamente sostituita dalla Direzione Generale delle Entrate. La costituzione in giudizio della Direzione Regionale delle Entrate integra un errore nell'identificazione della controparte, insuscettibile di sanatoria, non trovando applicazione, in sede giurisdizionale l'art. 2, D.P.R. n. 1199 del 1971, norma riferibile esclusivamente ai ricorsi amministrativi.