(massima n. 1)
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di impugnazione delle pronunce del Consiglio di Stato, è circoscritto, così come statuito dall'art. 111 Cost., dall'art. 362 c.p.c. e dall'art. 110 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo della osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice, con la conseguente esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della loro funzione. Di talché con il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo.