(massima n. 1)
Restano al di fuori dal perimetro dei motivi inerenti alla giurisdizione (di cui all'art. 111, u.c., Cost., e all'art. 110 c.p.a.) tutte le situazioni in cui si denunzi un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione e, dunque, quando si prospetti una violazione nell'interpretazione di norme di legge, o falsa applicazione delle stesse, posta in essere dal Consiglio di Stato all'interno dell'area riservata alla sua giurisdizione. In tal caso il vizio, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere oggetto di ricorso per Cassazione.