(massima n. 1)
La decisione del Consiglio di Stato che abbia ritenuto non indennizzabile il vincolo imposto nell'ambito di una procedura sostanzialmente espropriativa non può essere impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione, ove sulla relativa questione non sia stato proposto alcun motivo di impugnazione in sede di appello, poiché la formazione, in via esplicita o implicita, del giudicato interno sulla giurisdizione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione che riproponga la relativa questione. (Nella specie, riguardante l'imposizione di un vincolo ambientale inerente ad un "biotopo", il TAR aveva rigettato l'azione annullatoria del vincolo proposta dai proprietari dei terreni, riconoscendone peraltro, in relazione alla domanda avanzata dagli stessi proprietari, l'indennizzabilità, esclusa, invece, dal Consiglio di Stato in considerazione della natura conformativa del vincolo; la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha dichiarato inammissibile la censura mossa dai proprietari all'estensione della cognizione del giudice amministrativo di appello alle questioni indennitarie). (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 2/2/2016).