(massima n. 1)
L'annullamento dell'atto presupposto comporta l'automatica caducazione dell'atto conseguenziale, con esclusione per il caso in cui con l'atto posteriore sia stato conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l'atto presupposto; né tale conclusione, che costituisce principio acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo, può ritenersi indebolita dall'introduzione nel processo amministrativo del rimedio dell' opposizione di terzo, in quanto proprio il riconoscimento di un rimedio successivo di reazione conferma la necessità di efficaci meccanismi preventivi di partecipazione, che evitino conflitti risolvibili con l'opposizione di terzo.