(massima n. 1)
La legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo, va riconosciuta non a qualunque soggetto pregiudicato dalla sentenza resa inter alios, ma ai controinteressati - pretermessi, non facilmente individuabili o sopravvenuti che siano - e, più in generale, ai soggetti che siano titolari di una posizione autonoma rispetto a quella azionata nel giudizio ed incompatibile con l'assetto definito con la sentenza opposta, fermo restando che l'opposizione di terzo non può valere a rimettere in termini il soggetto che è decaduto dall'azione giurisdizionale amministrativa di annullamento. È da escludersi la legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo per i titolari di rapporti dipendenti ovvero interessati di riflesso.