(massima n. 1)
La platea dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo ordinaria non č stata estesa agli aventi causa a titolo particolare delie parti processuali munite di legittimazione attiva o passiva, ossia ai soggetti legati da rapporti contrattuali con queste ultime, rimanendo tali soggetti legittimati esclusivamente ad esperire il rimedio speciale dell'opposizione di terzo revocatoria.