(massima n. 1)
L'art. 108 D.Lgs. 104/2010 radica la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo su due elementi: a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; b) il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Terzo deve dunque ritenersi, in questa prospettiva, il litisconsorte necessario pretermesso, vale a dire il controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado. Nella nozione di controinteressato, va incluso il controinteressato sopravvenuto (beneficiario di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio, cui sia rimasto estraneo), non facilmente identificabile, ed anche, pił in generale, i terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile (quindi, non derivata) rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.