(massima n. 1)
Nelle ipotesi di mancata notifica della sentenza oggetto di revocazione, per effetto del rinvio operato dall'art. 36 L. Tar, all'art. 396 c.p.c., anche il termine per la proposizione della revocazione ordinaria - decorrente dalla pubblicazione della decisione - non è più quello di sessanta giorni già previsto dall'art. 82, R.D. n. 642 del 1907, bensì il termine lungo annuale previsto dall'art. 327 c.p.c.