(massima n. 1)
In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 119, primo comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la dimidiazione dei termini previsti dall'art. 92, terzo comma, come desumibile dallo specifico tenore letterale del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell'art. 119, non č applicabile al ricorso per Cassazione di cui all'art. 91 del medesimo decreto, restando, quindi, la proposizione di tale mezzo assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 27/12/2011).