(massima n. 1)
Nel processo amministrativo non č precluso allo stesso Giudice di appello, in considerazione dell'effetto devolutivo del relativo giudizio, di statuire comunque sulle spese della causa di primo grado anche nell'ipotesi che la relativa statuizione sia stata omessa (artt. 88, 105 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater, n. 1029/2016) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 2866/2017).