(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a. la nuova istanza di fissazione d'udienza, da presentare dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso ed entro 180 giorni dalla data di ricezione dell'avviso di segreteria, deve essere firmata non solo dal difensore ma anche dal ricorrente con la conseguenza che, ove manchi una delle due sottoscrizioni, il ricorso deve essere dichiarato perento.