(massima n. 1)
In assenza della prova certa dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di perenzione inoltrato dalla Segreteria del Giudice, non č possibile ritenere perfezionata la fase della comunicazione anche se il Presidente del T.a.r. abbia disposto, con un provvedimento generale, che tutte le comunicazioni degli avvisi siano effettuate a mezzo telefax e non risulti la prova del mal funzionamento dell'apparecchio ricevente; se č vero infatti, che la comunicazione dell'avviso di perenzione ex art. 82, co.1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), puō avvenire con qualsiasi mezzo e modalitā, č anche vero che deve in ogni caso essere raggiunta la prova certa del ricevimento di tale avviso nella sfera giuridica del destinatario (Riforma dell'ordinanza collegiale del T.a.r. Toscana, Firenze, 4 febbraio 2011, n. 212).