(massima n. 1)
Il termine di perenzione quinquennale ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) decorre per il sol fatto che la causa non sia stata definita entro cinque anni dal deposito del ricorso, a differenza di quanto accade per la perenzione annuale di cui al precedente art. 81 (Conferma il dispositivo di annullamento della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 7925/2009).